di Lucia Izzo
Grazie all'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l'UPI si è raggiunta una
tappa fondamentale relativamente all'attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi (per approfondimenti:
Scia: ecco i modelli unici).
La semplificazione tramite l'introduzione di una sola modulistica "standard" valida per l'intero territorio nazionale riguarderà Scia, Cila ed anche l'agibilità. Per le Regioni c'è tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica oppure apportarvi modifiche, ma, in ogni caso, l'adeguamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno.
Per quanto riguarda il certificato di agibilità, questo verrà sostituito dalla segnalazione certificata per l'agibilità, come previsto dal d.lgs. n. 222/2016. La regolamentazione precedente imponeva che, dopo aver presentato la necessaria documentazione (impiantistica, strutturale e catastale), sull'agibilità dell'immobile dovesse pronunciarsi il Comune rilasciando un apposito attestato.
Il Comune avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti nonché la conformità dell'opera al progetto presentato.
La segnalazione certificata per l'agibilità
A seguito delle novità introdotte dalla legge, sarà direttamente il professionista abilitato ad "autodichiarare" l'agibilità, la sussistenza delle condizioni e la conformità tramite un modulo standard che i Comuni italiani saranno tenuti ad adottare per rispondere agli scopi di accelerazione e semplificazione del menzionato decreto "Scia 2".
Tale soggetto potrà essere colui al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia (società o persona fisica), oppure il direttore dei lavori (ingegnere, geometra o architetto) o comunque un professionista stato incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell'immobile.
La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile. L'obbligato a presentare la segnalazione che non rispetta l'iter procedimentale rischia sanzioni amministrative tra i 77 a 464 euro.
Nessun cambiamento per quanto riguarda le tipologie di intervento per cui è richiesta l'agibilità ossia le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione o sopraelevazione (totali o parziali), quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti.
La segnalazione potrà inoltre riguardare anche l'agibilità parziale degli edifici singoli, oppure parti della costruzione funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari
La documentazione
Oltre all'attestazione e del direttore dei lavori o, in mancanza, del professionista abilitato che si occupa della sussistenza delle condizioni necessarie, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata anche dal certificato di collaudo statico il quale, tuttavia, potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in caso di interventi minori
Ancora, sono tra l'altro necessari una dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente e unadichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
Inoltre, andranno indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale che vanno a sostituire la precedente richiesta di accatastamento dell'edificio.